Servizio di richiesta di autorizzazione a imporre il divieto di sosta su un'apertura o uno spazio specificamente designato in un marciapiede o in un'area pedonale che consente l'accesso di veicoli da e verso una proprietà privata.
Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.
Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):
- Le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico;
- Le immissioni per veicoli da un’area privata laterale alla strada di uso pubblico;
Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.
Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.